ADOZIONE E RICERCA DELLE ORIGINI

I figli hanno il diritto di crescere all’interno della propria famiglia di origine e di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori. Tali diritti possono essere sacrificati solo in presenza di particolari e gravi circostanze da valutarsi in concreto caso per caso.

La dichiarazione di adottabilità di un minore necessita, infatti, di una valutazione particolarmente rigorosa della situazione di abbandono con una prognosi di irreversibilità in concreto della situazione familiare, nonché dell’assenza di parenti entro il quarto grado idonei.

Esistono diversi tipi di adozione: l’adozione nazionale, l’adozione internazionale, l’adozione in casi particolari e l’adozione del maggiorenne.

L’adottato, una volta che ha raggiunto i 25 anni può accedere alle informazioni sull’identità dei genitori biologici. Tale possibilità è garantita anche al raggiungimento dei 18 anni se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute.

In tema di adozione e ricerca delle origini, lo Studio si occupa in particolare di:

PROCEDIMENTI IN TEMA DI ADOTTABILITA’ DEL MINORE

Il minore ha il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine, mentre l’adozione del minore dev’essere considerata come un’estrema eccezione che, per essere disposta, necessita di una valutazione particolarmente rigorosa della situazione di abbandono.

A questo fine dev’essere valutata l’irreversibilità in concreto della situazione familiare (all’esito anche di percorsi di recupero alla genitorialità attivati volti a rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore), nonchè l’assenza di parenti entro il quarto grado idonei.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI INIDONEITA’ ADOTTIVA

A seguito di domanda di adozione di un minore straniero residente all’estero, il Tribunale per i Minorenni emette un decreto motivato di idoneità all’adozione o di insussistenza dei requisiti per adottare.

Tale decreto è impugnabile entro dieci giorni innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.

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ADOZIONE DI ORFANO DI PADRE E MADRE

E’ una delle ipotesi previste tassativamente dalla legge in cui i minori possono essere adottati anche in mancanza di una dichiarazione di adottabilità e di uno stato di abbandono.

ADOZIONE DEL FIGLIO DELL’ALTRO CONIUGE

E’ una delle ipotesi previste tassativamente dalla legge in cui i minori possono essere adottati anche in mancanza di una dichiarazione di adottabilità e di uno stato di abbandono.

ADOZIONE DEL MINORE PER IL QUALE E’ IMPOSSIBILE UN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

E’ una delle ipotesi previste tassativamente dalla legge in cui i minori possono essere adottati anche in mancanza di una dichiarazione di adottabilità e di uno stato di abbandono.

ADOZIONE DI MAGGIORENNI

In talune ipotesi la legge prevede possibile l’adozione anche del maggiorenne. L’adozione di maggiori d’età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo che si somma al suo stato familiare precedente.

RICERCA DELL’IDENTITA’ DEI GENITORI BIOLOGICI E DEI FRATELLI/SORELLE

L’adottato, una volta che ha raggiunto i 25 anni può accedere alle informazioni sull’identità dei genitori biologici. Tale possibilità è garantita anche al raggiungimento dei 18 anni se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute.

La giurisprudenza ha previsto la sussistenza del diritto di tale istanza anche in capo al figlio nato da parto anonimo. In questo caso il giudice, su richiesta del figlio, può interpellare la madre che ha dichiarato alla nascita di non voler essere nominata per una revoca della sua dichiarazione.

Un procedimento analogo può essere azionato al fine di conoscere l’identità dei fratelli e delle sorelle dell’adottato.