TUTELA DEL MINORE

I figli hanno il diritto di crescere all’interno della propria famiglia di origine e di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni. La responsabilità genitoriale è esercitata, di comune accordo, da entrambi i genitori e non cessa a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza tra i genitori.
Tali diritti possono essere sacrificati solo in presenza di particolari e gravi circostanze da valutarsi in concreto caso per caso.

In questo ambito, lo Studio si occupa in particolare di:

CONTROVERSIE SULLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: AFFIDAMENTO CONDIVISO, ESCLUSIVO E C.D. SUPERESCLUSIVO.

Il rispetto del principio della genitorialità impone che, nonostante la crisi della coppia, entrambi i genitori siano presenti nella vita del figlio minore.

La regola generale è quella dell’affidamento condiviso. Al contrario l’affidamento esclusivo o l’affidamento c.d. superesclusivo possono essere disposti solo qualora un genitore si mostri incapace o inidoneo al proprio ruolo genitoriale e, in conseguenza di ciò, l’affidamento condiviso sia da considerarsi pregiudizievole per il minore.

LIMITAZIONE E DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

La decadenza può essere disposta quanto il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il minore. Quando la condotta del genitore non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza ma è, comunque, pregiudizievole per il figlio il giudice, secondo le circostanze, può disporre provvedimimenti di limitazione della resposabilità genitoriale.

AFFIDAMENTO A TERZI, A ISTITUZIONI O AL COMUNE

La normativa nazionale e internazionale prevede che il minore abbia il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine e, contestualmente, stabilisce l’obbligo degli enti pubblici di supportare il nucleo per prevenire l’abbandono di minori.

Gli interventi di limitazione, decadenza o sostituzione della famiglia di origine possono essere disposti seguendo un’ottica di gradualità e sussidiarietà.

L’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine può essere previsto solo nell’ipotesi in cui vi sia l’impossibilità temporanea di affidare il minore ad uno dei due genitori.

PROCEDIMENTI IN TEMA DI ADOTTABILITA’ DEL MINORE

Il minore ha il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine, mentre l’adozione del minore dev’essere considerata come un’estrema eccezione che, per essere disposta, necessita di una valutazione particolarmente rigorosa della situazione di abbandono.

A questo fine dev’essere valutata l’irreversibilità in concreto della situazione familiare (all’esito anche di percorsi di recupero della genitorialità attivati e volti a rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore), nonchè l’assenza di parenti entro il quarto grado idonei.